Note legali

Condizioni Generali di Vendita

 

1. Accettazione

“GREEN SHOP 9” è un marchio -del sito SHOP.GS9.IT, gestito da 3VOLT Srl. Le condizioni generali di vendita e consegna della 3VOLT Srl. di seguito denominata solo “GREEN SHOP 9”, cosi come le eventuali condizioni particolari, sono ritenute essere accettate dai nostri Clienti, anche se difformi dalle proprie condizioni generali o particolari di acquisto. L'esecuzione degli ordinativi non implica l'accettazione delle condizioni generali o particolari di acquisto dei nostri Clienti. Queste ultime ci impegnano solo se accettate espressamente per iscritto. I proponenti, collaboratori, dipendenti, parenti ed in genere le persone che agiscono in nome dei nostri Clienti li rappresentano a tutti gli effetti ed implicitamente li riterremo essere dotati di mandato per impegnare i nostri Clienti medesimi nei nostri confronti

2. Prezzi

Salvo disposizioni contrattuali particolari, le nostre offerte ed i nostri listini prezzi hanno carattere puramente indicativo e non ci impegnano in alcun caso. I nostri prezzi sono modificabili senza preavviso. Si intendono franco nostro magazzino, spese imballaggio imposte esclusi. Le spese di spedizione sono a carico del Cliente.

3. Termini di Consegna

I termini di consegna sono dati a puro titolo indicativo e non obbligatorio. Salvo accordo scritto, la mancata evasione immediata dell'ordine non potrà, in alcun caso, dare diritto al suo annullamento ed alcun indennizzo é dovuto. Gli ordini con evasione superiore al mese sono accettati con riserva di verifica prezzi in quanto a noi stessi imposti dai nostri fornitori o da circostanze indipendenti dalla nostra volontà che renderebbero ulteriormente impossibile o più onerosa la consegna. In ogni caso, i prodotti saranno fatturati alle condizioni in vigore al momento della data di fornitura indipendentemente dal prezzo e dalle condizioni ai quali sono stati dati confermati gli ordinativi. Ci riserviamo di evadere parzialmente gli ordinativi ricevuti, intendendo per venduta ciascuna consegna effettuata. Il compratore non può, in nessun caso, rifiutare il ricevimento della merce, e deve sempre effettuare il pagamento salvo far valere successivamente le sue eventuali ragioni (solve et repete)

4. Rappresentanza

I nostri intermediari , agenti, ingegneri ed analisti non hanno alcun potere per impegnare la Società. Le loro offerte dovranno essere sempre confermate dalla “GREEN SHOP 9”. Conserviamo il diritto di rinunciare ad un ordinativo al quale non è stata data tale conferma.

5. "Agreement"

I nostri prodotti sono sempre considerati come venduti, ricevuti ed accettati presso i nostri magazzini. I prodotti viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche in caso di vendita o consegna "franco". In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell' acquirente. Tutte le riserve di accettazione eventuali devono essere formulate al trasportatore o vettore. Il Cliente si impegna ad accettare e ritirare gli ordinativi entro 5 (cinque) giorni dalla data alla quale è a Sua conoscenza la disponibilità dei prodotti.

6. Reclami Resi

Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta e a comunicare nel dettaglio a “GREEN SHOP 9”, entro 8 (otto) giorni dalla consegna, eventuali vizi riscontrati - o riscontrabili - ad un primo esame, o qualsiasi altro reclamo in relazione ai prodotti. Nel caso in cui il cliente non effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno considerati definitivamente accettati e conformi a quanto stabilito dal contratto di vendita, ferma restando la possibilità, esperibile entro e non oltre 1 (un) anno dalla consegna, di denunziare eventuali vizi, non apparenti, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi (in conformità con quanto disposto dall'art. 1495 del Codice Civile). Resta inteso che il cliente dovrà rifiutare la consegna, da parte del vettore, di pacchi danneggiati e dovrà, a tale proposito, informare immediatamente “GREEN SHOP 9” dell'accaduto. Tutti i reclami concernenti i prodotti consegnati e venduti ci devono pervenire entro 8 (otto) giorni dalla ricezione, riferendosi al numero di bolla di accompagnamento o di fattura. Trascorso tale termine, il reclamo non potrà più' essere accolto. Nessun reso verrà accettato salvo anticipo accordo scritto da parte nostra. Il reso sarà accertato solo integro, nel proprio imballo originale intatto. Eventuali reclami relativi alle nostre fatture devono essere portati a nostra conoscenza tramite lettera raccomandata spedita entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del documento. In caso contrario, le fatture si intendono accettare senza alcuna riserva. I reclami non possono in alcun caso giustificare il ritardo o il mancato pagamento. E' previsto l'addebito di spese di spedizione inerenti il reso.

7. Garanzie

Le garanzie concesse ai prodotti non assemblati da “GREEN SHOP 9” si riferiscono esattamente a quelle concesse dai fabbricanti in quanto la “GREEN SHOP 9” è solo un intermediario. In ogni caso, non garantiamo che i prodotti forniti siano adatti alle specifiche esigenze dell'attività dell'utente. I prodotti da noi commercializzati, non sono stati concepiti nè testati con componentistica tale da assicurare il livello di affidabilità necessario a scopo diagnostico e terapeutico umano, nè per essere utilizzati come componente critico in qualsiasi attrezzatura di supporto vitale, il cui mancato funzionamento potrebbe ragionevolmente causare lesioni fisiche ad esseri umani . La garanzia è valida per eventuali difetti materiali e si limita in ogni caso alla semplice riparazione o sostituzione dei componenti difettosi. Tutti i prodotti o parti di essi sostituiti da “GREEN SHOP 9” diverranno di proprietà esclusiva della stessa. La validità della garanzia è subordinata all' esatto utilizzo del prodotto come specificato nelle istruzioni messe a disposizioni dell' utente. La “GREEN SHOP 9” non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'utente o di terzi per le conseguenze derivanti dell'utilizzo del software o hardware e per i danni diretti o indiretti, incidenti a persone. Danni causati a beni distinti del nostro materiale, lucro cessante, danni causati o che verranno causati dal deterioramento o dalla perdita di dati registrati dall' utente .

 


8. Contratto

In caso di nostra responsabilità per l' inesecuzione o la cattiva esecuzione del contratto, il totale dell'eventuale indennizzo non potrà superare per convenzione espressa un ammontare pari al 10% del prezzo del prodotto all'origine del danno.

9. Proprietà

Il software da noi commercializzato rimane di proprietà del suo inventore o fabbricante che accorda esclusivamente una "licenza d'uso". Il Cliente non potrà, in alcun caso, cederlo a terzi, noleggiarlo, prestarlo o trasferirlo né a titolo oneroso né a titolo gratuito, in quanto il prodotto è coperto da copyright. Il Cliente si impegna a mantenere le menzioni di proprietà riportate sui supporti e sui manuali d'uso e a non a modificare in qualsivoglia modo i prodotti da noi venduti. Conserverà con buona diligenza il software applicato rigorosamente tutte le indicazioni del fabbricante o inventore, in particolare non potrà procedere a effettuare copie non autorizzate, permettere o favorire che altri lo facciano. I nostri Clienti, intermediari tra noi e gli utenti, devono includere nelle loro condizioni di vendita il presente paragrafo di vendita o un test analogo. Il rischio per il perimento o danneggiamento dei prodotti sarà a carico del cliente dal momento della consegna o dal momento in cui la consegna non sia potuta avvenire per un fatto imputabile al cliente. Il cliente assume l'obbligo di immediata restituzione a “GREEN SHOP 9” di tutti i prodotti ad esso inviati, ma non ancora di sua proprietà, nel caso in cui il cliente stesso non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dovuta a “GREEN SHOP 9”. A tale scopo il cliente consentirà a “GREEN SHOP 9”, ai suoi dipendenti ed agenti, di accedere presso i propri locali, al solo fine di procedere al ritiro dei prodotti non pagati. Resta peraltro inteso che la richiesta e l'effettiva restituzione dei prodotti non pregiudicherà il diritto di “GREEN SHOP 9” di chiedere l'integrale risarcimento dei danni sofferti per effetto dell'inadempimento del cliente.

10. Acconti

Gli acconti versati dai nostri Clienti si intendono riferiti al prezzo dell'ordine effettuato. L'acconto non potrà in nessun caso considerarsi caparra e pertanto l'importo versato impegna i clienti alla regolare esecuzione del contratto.

11. Morosità

Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, cosi come il mancato ritiro di Ricevute Bancarie o la mancata disponibilità di fondi per procedura RID od ogni altro fatto che determinano l'insolvenza del Cliente, causa l'annullamento dei termini accordati per il pagamento dei prodotti consegnati o da consegnare, rendendo il credito immediatamente esigibile e il blocco automatico degli ordini ancora in essere. Inoltre, è nostra facoltà la recessione immediata del contratto in essere senza alcun indennizzo ed altra formalità che il semplice avviso tramite lettera raccomandata. La fornitura incompleta non potrà alcun caso determinare il mancato pagamento di quanto consegnato e fatturato. E' in nostra facoltà l'emissione di fatture parziali secondo le conseguenze effettuate il pagamento delle fatture non potrà in alcun caso dipendere dall' installazione o dalla messa in opera delle apparecchiature vendute. Conserviamo la piena e totale proprietà dei prodotti ed accessori venduti sino al loro totale pagamento, spese ed imposte incluse, salvo il caso in cui il pagamento venga effettuato in contanti, il prezzo non si considererà pagato sino a che ogni assegno o altro mezzo di pagamento utilizzato dal cliente venga riscosso da “GREEN SHOP 9”, o comunque onorato nei termini di cui allo stesso..

Il Cliente si impegna ad avvertire immediatamente la “GREEN SHOP 9” nel caso sia sottoposto a procedimento giudiziale o a sequestro ed a comunicare il nominativo del terzo acquirente senza indugio tramite lettera raccomandata. Il Cliente che non si attiene ai pagamenti autorizza il personale della “GREEN SHOP 9” ad entrare nei propri locali senza altro avviso per prelevare i prodotti non pagati ed accetta le spese occorrenti per questa operazione.

12. Condizioni di pagamento

Tutte le nostre fatture, note di debito e simili debbono intendersi pagate a Verona  in contanti, assegno circolare o bancario. Nel caso di ritardo pagamento decorreranno dalla data di scadenza gli interessi di mora al tasso del 7% annuo, più' spese bancarie.  E' previsto un indennizzo forfetario in ragione del 7% dell' ammontare dovuto, con un minimo pari a Euro 60,00 (sessanta/00). La presente clausola non esclude l' esigibilità immediata del debito nei confronti della “GREEN SHOP 9”. Sono fatte salve eventuali procedure volte al recupero del credito. In caso di recessione o di annullamento del contratto da parte del Cliente, è dovuto alla “GREEN SHOP 9” un indennizzo forfetario ammontante al 30% del prezzo totale del contratto salvo richieste superiori se l' ammontare del danno supera il 30%.

13. Solidarietà

Se il pagamento della fattura o nota di debito è garantita da un terzo, il cliente ed il cessionario del debito si intendono solidalmente responsabili per il pagamento e per l'esecuzione di tutti gli altri impegni previsti dal presente contratto.

14. Foro competente

Per qualsiasi controversia Foro competente Verona. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, si fa riferimento al Codice Civile.

 

Diritto di Recesso


Gli acquisti sul nostro sito sono soggetti alla disciplina del D.Lgs n. 185 del 22/05/1999, dettata in materia di contratti a distanza, nei casi in cui la consegna della merce avvenga al domicilio dell'acquirente, in quanto detti acquisti si perfezionano al di fuori dai locali commerciali.

L'importanza della normativa citata si sostanzia nella previsione in capo all'acquirente del diritto di recesso.

A chi si applica il diritto di recesso?

La normativa comunitaria prevede che il diritto di recesso sia esercitabile dalle sole persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività commerciale. Il diritto di recesso, quindi, non può essere esercitato dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che agiscono per scopi legati ad una attività commerciale. Restano esclusi dal diritto di recesso anche gli acquisti effettuati da rivenditori o da soggetti che a qualsiasi titolo acquistano per la rivendita a terzi.

In cosa consiste?

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, restituendo il bene oggetto del recesso al venditore, il quale gli rimborserà il prezzo della merce restituita.
Si precisa che nelle ipotesi di operazioni a premio (le cd. promozioni), in cui l'acquisto di un bene è abbinato ad un altro bene che viene venduto ad un prezzo irrisorio o addirittura regalato, il diritto di recesso sarà legittimamente esercitato con la restituzione di entrambi i beni oggetto dell'acquisto, stante il vincolo dell'accessorietà del bene in promozione rispetto al primo.

Cosa esclude?

Il diritto di recesso non si applica ai prodotti audiovisivi o software informatici consegnati sigillati, che sono stati aperti dal consumatore.

Come si esercita il diritto di recesso?

Prima di contattare il Servizio Clienti di “GREEN SHOP 9”, è opportuno avere a disposizione i seguenti documenti e dati: fattura originale (indica il numero di ordine, di fattura, di codice Cliente); in caso di recesso parziale, oltre alla fattura di acquisto, il codice articolo/i; coordinate bancarie sulle quali ottenere il bonifico (Cod. ABI - CAB - Conto Corrente dell'intestatario della fattura); A questo punto si può contattare il Servizio Clienti di “GREEN SHOP 9” che Vi informerà della procedura da adottare per aprire la pratica di recesso, dandovi contestualmente l'autorizzazione per la restituzione dei componenti.

La procedura è qui di seguito riassunta:

Invio, anche a mezzo fax, di una comunicazione sottoscritta contenente dichiarazione di voler esercitare il diritto di recesso, indicando tutti i dati richiesti [il proprio numero d'ordine, di fattura e di codice cliente, quali prodotti devono essere oggetto di recesso (identificandoli con il codice articolo), nonché le coordinate bancarie].

Come si effettua la spedizione a “GREEN SHOP 9” (spedizione di rientro)?

1. Dopo aver attivato la pratica di recesso è necessario inserire l'involucro originale contenente la merce in un imballo apposito, in modo tale da salvaguardare gli involucri originali dei prodotti da qualsiasi danneggiamento, scritta o alterazione. “GREEN SHOP 9” si riserva il diritto di rifiutare la merce pervenuta nell'ipotesi di mancato rispetto della procedura sopra indicata.
2. Appuntare sui colli spediti, in posizione visibile il numero di Pratica.
3. Spedire la merce a proprie spese alla “GREEN SHOP 9”

Resta inteso che il Magazzino di “GREEN SHOP 9” non accetterà le spedizioni sprovviste del numero di Pratica sull'imballaggio, che saranno restituite al mittente, a sue spese.

Attenzione: si consiglia di utilizzare per la spedizione un corriere o altro mezzo idoneo a permettere la rintracciabilità della spedizione. Resta inteso che “GREEN SHOP 9” non procederà al rimborso della merce oggetto del recesso, qualora non riceva la relativa consegna.

In quanto tempo viene effettuato il bonifico per il reso?

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, “GREEN SHOP 9” provvederà ad effettuare l'accredito al Cliente dell'importo corrispondente al valore della merce risultante dalla fattura. Nel suddetto importo non sono comprese le spese di spedizione. Ciò in conformità all'art. 5, comma 6, D.Lgs n. 185 del 22/05/1999

Avvertenze:

“GREEN SHOP 9” si riserva sin d'ora di non accettare le spedizioni di componenti o prodotti che:
-non contengano imballi, accessori e manualistiche originali;
-siano state effettuate senza aver attivato la richiesta di intervento al Servizio Clienti “GREEN SHOP 9”;
-siano state effettuate senza seguire le modalità di invio indicate dal Servizio Clienti “GREEN SHOP 9”.

In tali casi le spese di trasporto inerenti la restituzione saranno a carico del cliente.

DECRETO LEGISLATIVO 22-05-1999 N.185

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185. Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Organo emanante: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA G.U. Repubblica Italiana: 21-06-1999 N.143

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 185.
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;
un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d): stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a): servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare: i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui: all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.


N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/7/CE è pubblicata in G.U.C.E.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
(Legge comunitaria 1995-1997)".
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, reca:
"Attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio":
"Art. 12 (Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante). - 1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi". 

 

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